FONDAZIONESTATUTI

Statuto della fondazione legalmente costituita secondo il diritto privato


ProKids

preambolo


La principale preoccupazione dei fondatori è sostenere i bambini socialmente svantaggiati.


§ 1 Nome, forma giuridica, sede legale ed esercizio finanziario


(1) La fondazione si chiamerà “ProKids Foundation”

(2) È una fondazione legalmente costituita secondo il diritto civile.

(3) Ha sede a Villingen-Schwenningen.

(4) L'anno finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.


§ 2 Scopo della Fondazione


(1) La Fondazione ProKids persegue la promozione del benessere dei bambini e dei giovani, nonché la promozione di scopi caritatevoli. In questo contesto, la fondazione mira a promuovere il benessere generale dei bambini di ogni estrazione sociale, in particolare dei bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. La Fondazione ProKids cerca di contribuire al loro sviluppo in adulti sani, equilibrati e altamente qualificati, in grado di svolgere compiti corrispondenti ai loro talenti individuali a beneficio della comunità umana.


(2) Lo scopo della fondazione viene raggiunto in particolare attraverso


  • Sostegno finanziario, sociale e sanitario per bambini, giovani e le loro famiglie
  • sviluppo intellettuale e umano di bambini e giovani
  • Sostegno alle scuole e alle strutture per l'infanzia in termini di idee, personale o finanziamenti.
  • Promozione del benessere giovanile
  • Promuovere la prevenzione della violenza contro i bambini
  • Attività di sensibilizzazione generale sulla situazione dei bambini nella società.


Attraverso i propri programmi e progetti, la Fondazione ProKids si propone di avviare sviluppi e promuovere il cambiamento. A seconda dell'argomento e del relativo orientamento strategico, la Fondazione ProKids decide se il programma verrà implementato "operativamente", ovvero come progetto interno, e/o se coinvolgere partner esterni per integrare il programma con la loro competenza ed esperienza.


§ 3 Status di organizzazione senza scopo di lucro


(1) La fondazione persegue esclusivamente e direttamente scopi caritatevoli e di beneficenza ai sensi della sezione "Scopi privilegiati fiscalmente" del Codice fiscale tedesco.


(2) La fondazione opera senza scopo di lucro. Non persegue principalmente i propri interessi economici. I fondi della fondazione possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dal suo statuto.


(3) Nessuna persona può essere favorita da spese non correlate allo scopo della fondazione o da una remunerazione sproporzionatamente elevata.


(4) La fondazione svolge i propri compiti direttamente o tramite un soggetto ausiliario ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, frase 2 del Codice tributario tedesco (AO), a meno che non agisca a titolo di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 58, n. 1 del Codice tributario tedesco (AO). La fondazione può gestire attività accessorie per il raggiungimento del proprio scopo.


§ 4 Beni della Fondazione


(1) Il patrimonio della fondazione consisterà in una somma di denaro contante di 50.000 euro al momento della sua costituzione.


(2) Il patrimonio della fondazione deve essere conservato in modo permanente e inalterato e investito in modo sicuro e redditizio.


(3) Sono consentite le riallocazioni patrimoniali. I guadagni derivanti dalle riallocazioni possono essere utilizzati in tutto o in parte per realizzare lo scopo della fondazione.


(4) Il patrimonio della fondazione viene incrementato dalle donazioni destinate a tale scopo (donazioni). La fondazione può accettare tali donazioni. Può inoltre incrementare il patrimonio della fondazione con donazioni senza finalità specifica effettuate per testamento e con riserve non vincolate ai sensi dell'articolo 58, comma 7a, del Codice Tributario tedesco (AO).


§ 5 Utilizzo dei proventi da investimenti e delle donazioni


(1) La fondazione svolge i propri compiti grazie al reddito derivante dal patrimonio della fondazione e alle donazioni non espressamente destinate ad aumentare il patrimonio della fondazione.


(2) La fondazione può destinare tutti o parte dei suoi fondi a una riserva, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere in modo sostenibile ai suoi scopi fiscalmente agevolati e nella misura in cui vi siano obiettivi e tempistiche specifici per l'utilizzo della riserva.


(3) Nei limiti consentiti dalla legge fiscale, una parte del reddito annuo può essere destinata a una riserva libera al fine di mantenerne il valore.


(4) Nessun terzo ha diritto legale alla concessione dei benefici finanziari da parte della fondazione, che possono essere revocati in qualsiasi momento, in base al presente statuto.


(5) I fondi possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dallo statuto. Nessuna persona può essere favorita da spese non correlate allo scopo della fondazione o da una remunerazione sproporzionatamente elevata.


§ 6 Organi della Fondazione


(1) Gli organi della fondazione sono il consiglio di amministrazione e il consiglio della fondazione.


(2) I membri degli organi direttivi della fondazione prestano servizio su base volontaria. Il consiglio di amministrazione può decidere di rimborsare le spese necessarie. Per il tempo e l'impegno profuso dai membri del consiglio esecutivo, il consiglio di amministrazione può decidere di concedere una somma forfettaria ragionevole, a condizione che le risorse finanziarie della fondazione lo consentano.


(3) Un membro di un organo non può essere contemporaneamente membro di un altro organo.


(4) La responsabilità dei membri degli organi direttivi nei confronti della fondazione è limitata al dolo e alla colpa grave.


§ 7 Consiglio di amministrazione


(1) Il consiglio è composto da un massimo di 3 membri.


(2) Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio dei fiduciari. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è di quattro anni. La riconferma è consentita. Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri.


(3) Il Consiglio di amministrazione deve includere persone che possiedono competenze ed esperienze specifiche pertinenti all'adempimento dei compiti della fondazione. Un membro deve essere un esperto in materia finanziaria ed economica. I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione.


(4) La carica di un membro del consiglio termina alla scadenza del suo mandato. In tali casi, il membro del consiglio rimane in carica fino alla nomina di un successore. La carica termina anche in caso di morte o dimissioni, che possono avvenire in qualsiasi momento. In questi casi, i membri rimanenti del consiglio costituiscono il consiglio stesso. Fino all'insediamento del successore, continuano a svolgere autonomamente i compiti urgenti di amministrazione ordinaria della fondazione. Il membro del consiglio uscente deve essere sostituito senza indugio dal consiglio di fondazione. I membri del consiglio nominati possono essere rimossi dal consiglio di fondazione o dal consiglio in qualsiasi momento per giusta causa. Devono avere la possibilità di esprimere il proprio parere in anticipo.


§ 8 Compiti del Consiglio


(1) Il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni fondamentali conformemente allo statuto e gestisce l'attività ordinaria della fondazione sotto la propria responsabilità. Ha lo status di rappresentante legale e rappresenta la fondazione dentro e fuori dai tribunali. I membri del Consiglio di amministrazione sono individualmente autorizzati a rappresentare la fondazione. Internamente, il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la fondazione da solo; in caso di assenza del Presidente, la fondazione è rappresentata dal Vicepresidente.


(2) Nell'ambito della legge sulle fondazioni e del presente statuto di fondazione, il consiglio di amministrazione adempie ai desideri dei fondatori nel modo più efficace possibile. I suoi compiti comprendono, in particolare:


  • la gestione del patrimonio della fondazione,
  • l'utilizzo dei fondi della fondazione,
  • la preparazione del bilancio, dei conti annuali e della relazione sull'attività.


(3) A Al fine di preparare le proprie decisioni, svolgere i propri compiti e in particolare per gestire l'attività ordinaria, il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e consultare esperti, nei limiti delle proprie capacità e delle esigenze dell'azienda.


§ 9 Processo decisionale del Consiglio di amministrazione


(1) Le delibere del Consiglio di amministrazione sono generalmente adottate durante le riunioni. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dal suo vice secondo necessità, ma almeno una volta all'anno, con un ordine del giorno e un preavviso di almeno una settimana. Le riunioni devono essere convocate anche se più di due membri del Consiglio di amministrazione ne fanno richiesta. Le delibere possono essere adottate anche mediante procedura scritta se tutti i membri del Consiglio di amministrazione vi partecipano.


(2) Un membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato in una riunione da un altro membro del consiglio di amministrazione. Nessun membro del consiglio di amministrazione può rappresentare più di un altro membro del consiglio di amministrazione.


(3) Il consiglio è valido se, dopo aver dato regolare preavviso, almeno la metà dei suoi membri, compreso il presidente o il suo vice, è presente o rappresentata. Eventuali vizi nell'avviso di convocazione della riunione si considerano sanati se tutti i membri sono presenti e nessuno solleva obiezioni.


(4) Il Consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti o che partecipano alla votazione scritta, salvo che lo statuto sociale disponga diversamente. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente, o in sua assenza il voto del presidente.


(5) I verbali delle riunioni devono essere redatti e firmati dal presidente e dal segretario. Essi devono essere messi a disposizione di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio dei fiduciari.


(6) Ulteriori regolamenti riguardanti la conduzione degli affari del Consiglio esecutivo e le transazioni legali per la cui esecuzione il Consiglio esecutivo richiede l'approvazione del Consiglio di amministrazione possono essere contenuti in norme di procedura emanate dal Consiglio di amministrazione.


§ 10 Consiglio di amministrazione


(1) Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 4 membri. I membri del primo Consiglio di amministrazione saranno nominati dai fondatori.


(2) Se un membro del Consiglio di amministrazione si dimette, il Consiglio di amministrazione elegge un successore su raccomandazione del Consiglio esecutivo. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati a vita, ma non oltre il raggiungimento dei 90 anni di età. Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri.


(3) Il Consiglio di amministrazione comprende persone che possiedono competenze ed esperienze specifiche pertinenti all'adempimento dei compiti della fondazione. Un membro deve essere un esperto in materia finanziaria ed economica.


(4) Il mandato di un membro del Consiglio di Amministrazione termina al raggiungimento dei 90 anni di età. In tali casi, il membro rimane in carica fino alla nomina di un successore. Il mandato termina anche in caso di decesso o dimissioni, che possono avvenire in qualsiasi momento. In questi casi, i membri rimanenti del Consiglio di Amministrazione costituiscono il Consiglio di Amministrazione stesso. Fino all'insediamento del successore, continuano a svolgere da soli i compiti urgenti. Un membro del Consiglio di Amministrazione uscente deve essere sostituito senza indugio dal Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo membro. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione in una riunione congiunta con il Consiglio Esecutivo. La delibera richiede la maggioranza dei voti dei membri sia del Consiglio Esecutivo che del Consiglio di Amministrazione. Il membro in questione è escluso dal voto in merito. Deve essergli data la possibilità di esprimere un parere in anticipo.


§ 11 Compiti e processi decisionali del Consiglio di amministrazione


(1) Il Consiglio di amministrazione consiglia, sostiene e vigila sul Consiglio esecutivo nell'ambito della legge di fondazione e del presente statuto, al fine di realizzare nel modo più efficace possibile i desideri dei fondatori. I suoi compiti comprendono, in particolare:


  • Raccomandazioni per la gestione del patrimonio della fondazione,
  • Raccomandazioni per l'utilizzo dei fondi della fondazione,
  • Approvazione del bilancio, del conto economico annuale e della relazione sull'attività,
  • Dispensazione del Consiglio di amministrazione,
  • Nomina dei membri del consiglio di amministrazione


(2) Il Consiglio di amministrazione può consultare esperti in preparazione delle sue decisioni.


(3) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per una riunione ordinaria. Una riunione straordinaria può essere convocata se ne fanno richiesta almeno tre membri o il Consiglio esecutivo. I membri del Consiglio esecutivo, l'amministratore delegato e gli esperti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo.


(4) La sezione 9 si applica mutatis mutandis al processo decisionale del Consiglio di amministrazione.


§ 12 Modifica dello statuto sociale


(1) Gli organi della fondazione possono adottare modifiche allo statuto se queste non pregiudicano lo scopo della fondazione e non modificano sostanzialmente la struttura originaria della fondazione né facilitano il raggiungimento dello scopo della fondazione.


(2) Le risoluzioni per emendare lo statuto possono essere adottate solo in riunioni congiunte del Consiglio esecutivo e del Consiglio di fondazione. La risoluzione di emendamento richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio di fondazione messi insieme.


(3) Le delibere riguardanti modifiche allo statuto richiedono l'approvazione dell'autorità di vigilanza della fondazione. Devono essere comunicate all'autorità fiscale competente unitamente a una dichiarazione.


§ 13 Estensione dello scopo, modifica dello scopo, fusione, scioglimento


(1) Gli organi direttivi della fondazione possono attribuire alla fondazione uno scopo aggiuntivo correlato allo scopo originario e la cui realizzazione permanente e sostenibile appare garantita senza compromettere lo scopo originario, se il patrimonio o il reddito della fondazione possono essere utilizzati solo in parte per la realizzazione dello scopo della fondazione.


(2) Gli organi direttivi della fondazione possono deliberare di modificare lo scopo della fondazione, di fonderla con un'altra fondazione o di scioglierla se lo scopo della fondazione diventa impossibile da realizzare o se le circostanze cambiano in modo tale che il raggiungimento permanente e sostenibile dello scopo della fondazione non sia più possibile. Tali delibere non devono compromettere lo status di esenzione fiscale della fondazione.


(3) Le delibere riguardanti l'espansione, la modifica, la fusione o lo scioglimento della fondazione possono essere adottate solo in riunioni congiunte del Consiglio esecutivo e del Consiglio di amministrazione. Tali delibere richiedono una maggioranza di tre quarti di tutti i membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio di amministrazione combinati.


(4) Le delibere riguardanti l'espansione, la modifica, la fusione o lo scioglimento di una fondazione entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza della fondazione. Devono essere comunicate all'autorità fiscale competente unitamente a una dichiarazione.


§ 14 Trasferimento di beni


In caso di scioglimento o liquidazione della società o di perdita dei suoi privilegi fiscali, il patrimonio della società sarà trasferito alla Fondazione dei Cittadini di Villingen-Schwenningen, che lo utilizzerà direttamente ed esclusivamente per scopi caritatevoli, benefici o ecclesiastici.


§ 15 Vigilanza della Fondazione


(1) La fondazione è soggetta alla supervisione statale conformemente alla legge sulle fondazioni applicabile nello stato del Baden-Württemberg.


(2) L'autorità di controllo per le fondazioni è il Consiglio regionale di Freiburg im Breisgau.


(3) L'autorità di vigilanza della fondazione deve essere informata in qualsiasi momento, su richiesta, degli affari della fondazione. Le notifiche relative alle modifiche della composizione degli organi della fondazione, nonché il bilancio, i conti annuali e la relazione sull'attività, devono essere presentate senza necessità di richiesta.