FONDAZIONESTATUTI
Statuto della fondazione di diritto privato riconosciuta dalla legge
ProKids
preambolo
La preoccupazione principale dei fondatori è quella di sostenere i bambini socialmente svantaggiati.
§ 1 Nome, forma giuridica, sede legale ed esercizio finanziario
(1) La Fondazione porta la denominazione “Fondazione ProKids”
(2) È una fondazione dotata di capacità giuridica secondo il diritto civile.
(3) La sua sede legale è a Villingen-Schwenningen.
(4) L'esercizio finanziario della Fondazione è l'anno solare.
§ 2 Scopo della Fondazione
(1) La Fondazione ProKids promuove il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza e cause benefiche. In questo contesto, la Fondazione si propone di promuovere il benessere generale dei bambini di tutte le classi sociali, in particolare di quelli provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. La Fondazione ProKids si propone di contribuire al loro sviluppo in adulti sani, completi e qualificati, in grado di svolgere compiti adeguati ai loro talenti individuali a beneficio della comunità umana.
(2) Lo scopo della Fondazione è raggiunto in particolare mediante:
- sostegno finanziario, sociale e sanitario per bambini e ragazzi e le loro famiglie
- sviluppo intellettuale e umano dei bambini e dei giovani
- Supportare scuole e strutture per l'infanzia in termini di idee, personale o finanze
- Promozione del benessere dei giovani
- Promuovere la prevenzione della violenza contro i bambini
- lavoro educativo generale sulla situazione dei bambini nella società
Con programmi propri o progetti appositamente finanziati, la Fondazione ProKids si propone di avviare sviluppi e apportare cambiamenti. A seconda del tema e dell'orientamento strategico associato, la Fondazione ProKids decide se il programma verrà implementato "operativamente", ovvero come progetto interno, e/o se coinvolgere partner per integrare il programma con le loro competenze ed esperienze.
§ 3 Status di organizzazione non-profit
(1) La Fondazione persegue esclusivamente e direttamente scopi non lucrativi e di beneficenza ai sensi del paragrafo "Scopi fiscalmente agevolati" del Codice tributario tedesco.
(2) La Fondazione opera senza scopo di lucro. Non persegue principalmente scopi commerciali. I fondi della Fondazione possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati nel suo statuto.
(3) Nessuno può trarre vantaggio da spese estranee allo scopo della Fondazione o da una remunerazione sproporzionatamente elevata.
(4) La fondazione svolge i propri compiti direttamente o tramite un ausiliario ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, frase 2 del Codice fiscale (AO), a meno che non si occupi di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 58, n. 1 del Codice fiscale. La fondazione può mantenere operazioni a scopo speciale per raggiungere il suo scopo.
§ 4 Patrimonio della fondazione
(1) Al momento della costituzione della Fondazione, il patrimonio della Fondazione è costituito da un importo in contanti di EUR 50.000.
(2) Il patrimonio della Fondazione deve essere mantenuto permanentemente e integralmente e investito in modo sicuro e redditizio.
(3) Sono ammesse le ridistribuzioni del patrimonio. Gli utili derivanti da tali ridistribuzioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per il conseguimento dello scopo della fondazione.
(4) Le donazioni destinate a tale scopo (donazioni) confluiscono nel patrimonio della fondazione. La fondazione può accettare tali donazioni. Può inoltre destinare donazioni senza uno scopo specifico sulla base di una disposizione testamentaria e riserve libere ai sensi del § 58 n. 7a del Codice tributario tedesco (AO).
§ 5 Utilizzo dei redditi patrimoniali e delle donazioni
(1) La Fondazione adempie ai suoi compiti con le entrate del patrimonio della Fondazione e con le donazioni che non siano espressamente destinate al rafforzamento del patrimonio della Fondazione.
(2) La Fondazione può destinare tutti o parte dei suoi fondi a una riserva nella misura in cui ciò sia necessario per garantire il raggiungimento sostenibile dei suoi scopi fiscalmente privilegiati e nella misura in cui vi siano obiettivi e tempi specifici per l'utilizzo della riserva.
(3) Nei limiti consentiti dalla legge tributaria, una parte del reddito annuo può essere destinata a riserva libera per la salvaguardia del valore.
(4) Il presente Statuto non dà luogo ad alcuna pretesa giuridica da parte di terzi alla concessione del finanziamento della Fondazione, che può essere revocato in qualsiasi momento.
(5) I fondi possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati nello statuto. Nessuno può essere favorito tramite spese estranee allo scopo della fondazione o tramite una remunerazione sproporzionatamente elevata.
§ 6 Organi della Fondazione
(1) Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Fondazione.
(2) I membri degli organi della Fondazione prestano servizio a titolo volontario. Il Consiglio di Fondazione può deliberare il rimborso delle spese necessarie. Il Consiglio di Fondazione può stabilire un'adeguata somma forfettaria per il tempo e l'impegno profusi dai membri del Consiglio di Amministrazione, purché la capacità finanziaria della Fondazione lo consenta.
(3) Un membro di un organismo non può essere contemporaneamente membro di un altro organismo.
(4) La responsabilità dei membri degli organi sociali nei confronti della Fondazione è limitata al dolo e alla colpa grave.
§ 7 Consiglio di amministrazione
(1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 3 membri.
(2) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni. Sono ammesse le riconferme. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.
(3) Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone con particolare competenza ed esperienza nell'adempimento della missione della Fondazione. Un membro è esperto in materia finanziaria ed economica. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio di Amministrazione.
(4) Il mandato di un membro del Consiglio di Amministrazione termina alla scadenza del suo mandato. In tali casi, il membro del Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla nomina di un successore. Il mandato termina anche in caso di decesso e dimissioni, ammissibili in qualsiasi momento. In tali casi, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Fino all'entrata in carica del loro successore, essi svolgono da soli i compiti urgenti dell'amministrazione ordinaria della fondazione. Un membro del Consiglio di Amministrazione che lascia il Consiglio di Amministrazione deve essere sostituito immediatamente dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per giusta causa. Deve essere loro data la possibilità di esprimere le proprie osservazioni in anticipo.
§ 8 Doveri del Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni fondamentali sotto la propria responsabilità, in conformità allo Statuto, e gestisce gli affari correnti della Fondazione. Ha la rappresentanza legale e rappresenta la Fondazione in giudizio e in via stragiudiziale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a rappresentare la Fondazione individualmente. Internamente, la Fondazione è rappresentata esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di suo impedimento, la Fondazione è rappresentata dal Vicepresidente.
(2) Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Legge sulla Fondazione e del presente Statuto della Fondazione, deve realizzare nel modo più efficace possibile i desideri dei fondatori. I suoi compiti includono, in particolare:
- la gestione del patrimonio della fondazione,
- l’utilizzo dei fondi della fondazione,
- la preparazione del bilancio, dei conti annuali e della relazione sulle attività.
(3) A Per preparare le sue deliberazioni, per svolgere i suoi compiti e, in particolare, per svolgere gli affari correnti, il Consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato e consultare esperti, a condizione che la sua capacità di rendimento lo consenta e il volume di affari lo richieda.
§ 9 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
(1) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono generalmente adottate in seduta plenaria. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo sostituto, secondo necessità, ma almeno una volta all'anno, con un ordine del giorno e con un preavviso di una settimana. Le riunioni sono convocate anche quando più di due membri del Consiglio di Amministrazione ne facciano richiesta. Se tutti i membri del Consiglio di Amministrazione partecipano, le deliberazioni possono essere adottate anche mediante procedura scritta.
(2) Un membro del Consiglio di Amministrazione può farsi rappresentare in una riunione da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può rappresentare più di un altro membro del Consiglio di Amministrazione.
(3) Il Consiglio è regolarmente costituito se, dopo la convocazione, almeno la metà dei suoi membri, compreso il Presidente o il suo vice, è presente o rappresentata. I vizi della convocazione si considerano sanati se tutti i membri sono presenti e nessuno solleva obiezioni.
(4) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o partecipanti alla votazione scritta, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in alternativa, del Vicepresidente.
(5) Delle riunioni viene redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso a tutti i membri del Consiglio direttivo e al Presidente del Consiglio di fondazione.
(6) Ulteriori disposizioni concernenti le attività del Consiglio di amministrazione e gli atti giuridici per la cui attuazione il Consiglio di amministrazione richiede l'approvazione del Consiglio di amministrazione possono essere contenute in regolamenti interni da adottare dal Consiglio di amministrazione.
§ 10 Consiglio di amministrazione
(1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri. I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati dai fondatori.
(2) In caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione elegge un successore su proposta del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati a vita, fino all'età di 90 anni. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.
(3) Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone con particolare competenza ed esperienza nell'adempimento della missione della Fondazione. Un membro è esperto in materia finanziaria ed economica.
(4) Il mandato di un membro del Consiglio di Amministrazione termina al raggiungimento del 90° anno di età. In tali casi, il membro del Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla nomina di un successore. Il mandato termina anche in caso di decesso e dimissioni, ammissibili in qualsiasi momento. In questi casi, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Fino all'entrata in carica del successore, essi svolgono da soli i compiti urgenti. Un membro del Consiglio di Amministrazione che lascia il suo incarico deve essere sostituito immediatamente dal Consiglio di Amministrazione tramite coelezione. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere rimosso dall'incarico dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per motivi importanti, in una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo. La delibera richiede la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione. Il membro interessato è escluso dal voto in questa votazione e deve avere la possibilità di esprimere il proprio parere in anticipo.
§ 11 Compiti e decisioni del Consiglio di amministrazione
(1) Il Consiglio di Fondazione, nell'ambito della Legge sulla Fondazione e del presente Statuto, consiglia, sostiene e controlla il Consiglio di Amministrazione, al fine di realizzare nel modo più efficace possibile i desideri dei fondatori. I suoi compiti includono in particolare:
- Raccomandazioni per la gestione del patrimonio della fondazione,
- Raccomandazioni per l'utilizzo dei fondi della fondazione,
- Approvazione del bilancio, del rendiconto annuale e della relazione sull'attività,
- Discarico del Consiglio di Amministrazione,
- Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
(2) Il Consiglio di amministrazione può consultare esperti nella preparazione delle sue decisioni.
(3) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Una seduta straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno tre membri o del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e gli esperti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.
(4) Per le decisioni del Consiglio di amministrazione si applica di conseguenza l'articolo 9.
§ 12 Modifica dello statuto
(1) Gli organi della Fondazione possono deliberare modifiche dello statuto, se queste non incidono sullo scopo della Fondazione e non modificano in modo significativo la struttura originaria della Fondazione o non facilitano il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
(2) Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto possono essere adottate solo in seduta congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione.
(3) Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza sulla fondazione e devono essere notificate all'autorità fiscale competente, unitamente a una dichiarazione.
§ 13 Estensione dello scopo, cambiamento dello scopo, fusione, scioglimento
(1) Gli organi della Fondazione possono attribuire alla Fondazione un ulteriore scopo, che sia connesso allo scopo originario e la cui realizzazione durevole e sostenibile appaia garantita senza compromettere lo scopo originario, se il patrimonio o i redditi della Fondazione possono essere utilizzati solo in parte per la realizzazione dello scopo della Fondazione.
(2) Gli organi della fondazione possono decidere di modificare lo scopo della fondazione, di fonderla con un'altra fondazione o di scioglierla se lo scopo della fondazione diventa impossibile o le circostanze cambiano in misura tale da non consentire più il raggiungimento duraturo e duraturo dello scopo della fondazione. Tali decisioni non devono pregiudicare l'esenzione fiscale della fondazione.
(3) Le deliberazioni relative all'ampliamento o al cambiamento di scopo, alla fusione o allo scioglimento possono essere adottate solo in seduta congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di modifica dello scopo richiede la maggioranza dei tre quarti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione congiuntamente.
(4) Le deliberazioni relative all'ampliamento, al cambiamento di scopo, alla fusione o allo scioglimento diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell'autorità di vigilanza sulla fondazione e devono essere notificate all'autorità fiscale competente, unitamente a una dichiarazione.
§ 14 Trasferimento patrimoniale
In caso di scioglimento o estinzione della società, oppure qualora vengano meno gli scopi fiscalmente privilegiati, il patrimonio della società verrà trasferito alla Fondazione dei cittadini di Villingen-Schwenningen, che lo utilizzerà direttamente ed esclusivamente per scopi non lucrativi, caritatevoli o ecclesiastici.
§ 15 Vigilanza sulla Fondazione
(1) La Fondazione è soggetta alla vigilanza statale secondo il diritto delle fondazioni vigente nel Land del Baden-Württemberg.
(2) L'autorità di vigilanza sulle fondazioni è il Consiglio regionale di Friburgo in Brisgovia.
(3) L'autorità di vigilanza della fondazione deve essere informata in qualsiasi momento, su richiesta, degli affari della fondazione. Le notifiche di modifiche nella composizione degli organi della fondazione, nonché del bilancio preventivo, del bilancio annuale e della relazione sulle attività, devono essere presentate senza richiesta.